Le stazioni appaltanti sono tenute a verificare, sempre e comunque, la congruità del costo della manodopera indicato nell’offerta economica del concorrente aggiudicatario anche a prescindere dall’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta complessivamente considerata. E’ questo il principio ribadito dal TAR Puglia-Lecce con la sentenza n. 329 del 16 marzo 2020.
Nel contesto di una procedura di gara per l’affidamento di servizi cimiteriali indetta da un Comune, il TAR ha infatti accolto il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto per violazione degli artt. 95, comma 10 e 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016. Il combinato disposto di tali disposizioni, come noto, impone, da un lato, all’operatore di indicare nell’offerta economica i costi della propria manodopera da impiegare nell’esecuzione dell’appalto e, dall’altro, alla stazione appaltante di accertare, prima di procedere all’aggiudicazione, il rispetto dei minimi salariali retributivi, determinati annualmente in apposite tabelle dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Collegio ha ritenuto fondata la censura promossa dalla ditta ricorrente, accertando l’illegittimità dell’omessa verifica da parte dell’Amministrazione del costo del personale indicato nell’offerta economica dall’impresa aggiudicataria.
In particolare, tale controllo deve essere compiuto in ogni caso, anche a prescindere dalla attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta complessivamente considerata: nonostante l’art. 97 sull’anomalia sia richiamato dalla disposizione in esame, la verifica di cui al comma 10 dell’art. 95, così come novellato nel 2017, ha una sua valenza autonoma. Difatti, la disposizione è “evidentemente finalizzata alla tutela del diritto dei lavoratori – di rango costituzionale – alla giusta ed equa retribuzione, ai sensi dell’art. 36 della Carta Fondamentale) risponde alla ratio di accertare (sempre e necessariamente) l’effettivo rispetto dei minimi salariali (come rivenienti dalle pertinenti Tabelle Ministeriali) da parte del futuro aggiudicatario, imponendo alla P.A. la verifica preliminare del costo del personale in ogni caso (e cioè anche laddove non si verta in ipotesi di offerta da sottoporre al giudizio di anomalia per legge, ex art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016)” (TAR Puglia, Lecce, Sezione Terza, 18 giugno 2019, n. 1065).