I fatti di causa
Il Comune di Reggio Emilia ha provveduto all’affidamento diretto ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 di una concessione di valore inferiore alle soglie euro-unitarie avente ad oggetto il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico.
La determina dirigenziale per mezzo della quale è stato disposto il suddetto affidamento è stata impugnata dai ricorrenti i quali hanno denunziato, in particolare, l’illegittimità della procedura utilizzata dalla stazione appaltante in ragione della violazione dell’art. 187 del d.lgs. n. 36/2023. Infatti, secondo i ricorrenti, la predetta disposizione, in relazione all’affidamento delle concessioni di valore inferiore alle soglie euro-unitarie, imporrebbe alla pubblica amministrazione di avvalersi della procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici vietando, dunque, la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto.
La pronuncia del TAR Parma
Il Tar Parma ritiene fondata la censura inerente all’inapplicabilità, alle concessioni di servizi sottosoglia, della procedura di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023, dovendo, la stazione appaltante, osservare quanto stabilito dall’art. 187 del d.lgs. n. 36/2023
Il giudice amministrativo, dopo aver evocato il dato normativo tanto dell’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, il quale regola le procedure di affidamento degli appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, quanto dell’art. 187 del d.lgs. n. 36/2023 che, come anticipato, provvede a disciplinare l’affidamento delle concessioni sottosoglia, evidenzia come il legislatore, nel nuovo codice, abbia voluto riservare a queste ultime una regolamentazione autonoma rispetto agli appalti, ciò non solo per quanto attiene agli aspetti procedurali, ma anche sostanziali.
Ed invero, operando un’inversione di rotta rispetto al vecchio codice, nell’art. 187 d.lgs. n. 36/2023 non vi è alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, non è presente alcun rinvio all’art. 50 d.lgs. n. 36/2023.
Ciò posto, il Tar Parma chiarisce che l’affidamento delle concessioni sottosoglia può avvenire, a mente del citato art. 187, mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, oppure avvalendosi delle procedure di gara disciplinate per le concessioni dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice.
La ratio che ispira tale procedura è senza dubbio da rinvenirsi non solo in esigenze di flessibilità e semplificazione, ma anche, e soprattutto, in esigenze pro-concorrenziali.
In ragione di tali considerazioni, il giudice amministrativo adito ha ritenuto fondate le censure mosse dalla parte ricorrente, dovendosi ritenere illegittimo, nella fattispecie de qua, l’utilizzo dell’affidamento diretto, in quanto disposto in violazione dell’art. 187 d.lgs. n. 36/2023.
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