Il meccanismo del payback dei dispositivi medici resiste al vaglio di costituzionalità

A cura di Dott.ssa Maria Delia Mangiola

Con le sentenze n. 139 e 140 del 22 luglio 2024, la Corte costituzionale si è pronunciata sul meccanismo del payback dei dispositivi medici: tale meccanismo opera nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbiano sforato il tetto di spesa per i dispositivi medici ed obbliga le imprese fornitrici degli stessi a contribuire, in parte, al ripianamento.

Sentenza n. 139 del 22 luglio 2024

Con la sentenza n. 139, la Corte, su ricorso promosso dalla Regione Campania, si è occupata della legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1, 2, 3 e 6 del d.l. n. 34/2023, che ha istituito un fondo di 1.085 milioni di euro per il ripianamento dello sforamento dei tetti di spesa imposti alle regioni e alle province autonome per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015 – 2018 (comma 1) e introdotto una riduzione del contributo da versare per tutte le imprese fornitrici che avessero desistito dall’instaurare controversie o che le avessero abbandonate (comma 3).

In particolare, la Regione Campania aveva denunciato l’incompatibilità dell’art. 8, comma 3 con gli artt. 3 e 119 della Costituzione.

Rilevato che la dotazione del fondo è stata determinata dal legislatore nazionale sul presupposto che tutte le imprese avrebbero rinunciato al contenzioso e, quindi, beneficiato della riduzione, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il suddetto terzo comma, osservando che – nel caso in cui i fornitori dei dispositivi non avessero aderito alla definizione agevolata – le regioni e le province autonome avrebbero ottenuto delle risorse superiori a quelle necessarie alla copertura dell’eccesso di spesa. Di conseguenza, la riduzione del contributo è adesso prevista indistintamente per tutte le imprese fornitrici.

Sentenza n. 140 del 22 luglio 2024

Con la sentenza n. 140, invece, la Corte, su rimessione del TAR Lazio, si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 9­-ter d.l. n. 78/2015, il quale ha stabilito che una quota di quanto necessario a ripianare il superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici negli anni 2015 – 2018 fosse posta a carico delle aziende fornitrici.

Nell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo segnalava, in particolare, il contrasto della suddetta previsione con l’art. 41 della Costituzione: l’attività imprenditoriale delle aziende fornitrici, che si erano aggiudicate gare pubbliche improntate al criterio di sostenibilità e serietà dell’offerta, avrebbe subito un significativo pregiudizio, posto che la compartecipazione al ripianamento avrebbe determinato un’ingente erosione degli utili e fatto venir meno la garanzia della permanenza di un margine – seppur minimo – di profitto per le stesse.

La Consulta ha connotato l’onere gravante sulle imprese fornitrici in termini di “contributo solidaristico”, pienamente conforme alla Costituzione, nella misura in cui l’iniziativa economica privata può essere limitata per l’utilità sociale, nel caso di specie consistente nella razionalizzazione della spesa sanitaria e, di conseguenza, nella tutela della salute.

Ribadendo come tale contributo, per effetto della succitata sentenza n. 139, sia stato ridotto per tutte le imprese fornitrici di dispositivi medici, la Corte ha ritenuto che il meccanismo del payback non possa essere ritenuto irragionevole e/o sproporzionato e ha conseguentemente dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Di seguito i link per la consultazione delle Sentenze:

Corte Costituzionale, Sentenza n. 139 del 22 luglio 2024;

Corte Costituzionale, Sentenza n. 140 del 22 luglio 2024.