A cura di Dott.ssa Marta Vitrini
I fatti
Il Comune di Conza della Campania indiceva una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
La lex specialis prescriveva specifici limiti dimensionali per la relazione tecnica dei servizi offerti, il cui superamento, se ritenuto dalla Commissione Giudicatrice lesivo dei principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura, avrebbe determinato l’esclusione dell’offerente dalla gara.
La vicenda contenziosa
La seconda graduata partecipante alla suddetta procedura negoziata, proponeva ricorso per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, del provvedimento di aggiudicazione del Comune di Conza nei confronti del RTP primo graduato, contestando la regolarità dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario per violazione dello specifico limite dimensionale richiesto per la relazione tecnica.
La pronuncia del Tar Salerno
Con sentenza del 09/01/2025, n. 30, Il Tar Salerno, Sezione I, rigettava il ricorso invocando a sostegno della decisione adottata:
1) i criteri di interpretazione in materia contrattuale applicabili anche ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis;
2) Il principio del favor partecipationis, che impedisce all’interprete, qualora rilevi profili di ambiguità in ordine alla portata escludente delle clausole, di dar loro una lettura che ostacoli l’ammissione alla gara;
3) I principi di tassatività delle clausole di esclusione, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Nello specifico, il Collegio rilevava anzitutto che l’interpretazione letterale della clausola non avrebbe potuto in alcun modo condurre gli offerenti a ritenere che la medesima avesse portata automaticamente escludente. Difatti, la lex specialis prevedeva espressamente che, superati i limiti dimensionali prescritti, la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto prima effettuare una valutazione circa la concreta idoneità della violazione a provocare una lesione dei principi di trattamento e di trasparenza della procedura e, soltanto dopo, nel caso in cui avesse riscontrato l’esistenza di una simile lesione, escludere l’offerente dalla gara. A ciò si aggiungeva il fatto che il limite dimensionale riguardava non l’intera offerta tecnica, bensì soltanto alcuni dei sub- criteri, tra i quali non rientrava quello oggetto di censura.
Il Tar Salerno coglieva l’occasione per ricordare che ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico ex articoli 1362 e 1363 cod. civ. , in forza dei quali l’interprete non può assoggettare le clausole a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma è tenuto a interpretarle secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione dell’offerente alla gara (principio di massima concorrenza).
Nel respingere la censura con la quale il ricorrente invocava la sanzione espulsiva nei confronti del concorrente che aveva superato i limiti dimensionali della relazione tecnica il TAR ha ritenuto che, ove codificata nella lex specialis, una siffatta clausola “sarebbe violativa del principio di tassatività delle cause di esclusione, introdotto tra i principi generali del nuovo codice dei contratti pubblici del 2023”.
Il Collegio ha altresì specificato che, in ogni caso, la clausola della lex specialis che prevede lo stralcio di una parte dell’offerta per la violazione dei limiti dimensionali “rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore. Pertanto una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 Cost”.
Di seguito il link per la consultazione della sentenza: