All’Adunanza Plenaria il compito di chiarire le conseguenze derivanti dal superamento dei limiti dimensionali negli atti processuali

A cura di Dott.ssa Maria Delia Mangiola

Con ordinanza n. 352 del 17 gennaio 2025, la sezione III del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria tre quesiti relativi alle conseguenze del superamento dei limiti dimensionali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016.

In particolare, i quesiti vertono sull’interpretazione dell’art. 13-ter, comma 5 disp. att. c.p.a., che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che “il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

Il contrasto giurisprudenziale

Alla base della remissione vi è l’esistenza di un netto contrasto giurisprudenziale in materia, che vede contrapporsi due diversi orientamenti.

Secondo il primo (e maggioritario) orientamento, l’art. 13-ter, comma 5 disp. att. c.p.a. impone al giudice di non esaminare le parti degli atti processuali eccedenti i limiti dimensionali, senza riconoscergli alcun margine di discrezionalità.

Secondo diverso (e minoritario) filone, la suddetta disposizione attribuisce al giudice la facoltà di non esaminare le parti degli atti processuali eccedenti i limiti dimensionali, consentendogli di operare una valutazione caso per caso.

A tali due orientamenti se ne aggiunge un terzo, che valorizza il superamento dei limiti dimensionali soltanto nella misura in cui esso concorra a determinare una più generale violazione dei principi di chiarezza e specificità dei motivi.

La posizione della Sezione rimettente

La Sezione rimettente dichiara di aderire all’orientamento più flessibile (vale a dire il secondo) per una pluralità di ragioni, tra le quali vale la pena di menzionare:

  1. la lettera della norma, che non commina la sanzione dell’inammissibilità alle prolissità che fuoriescano dai limiti dimensionali, ma si limita a dichiarare che il loro omesso esame da parte del giudice non possa costituire motivo di impugnazione;
  2. la finalità della norma, che è volta a garantire l’attuazione dei principi di sintesi e chiarezza degli atti processuali, sanciti dall’art. 3 comma 2 c.p.a., di conseguenza l’unico organo in grado di valutare la proporzionalità argomentativa e quantitativa dell’atto è il giudice chiamato a decidere la causa nel merito, cui non si può, dunque, negare qualsivoglia margine di discrezionalità sul punto;
  3. il parallelismo con il processo civile, in seno al quale lo sforamento dei limiti dimensionali rileva solamente ai fini della decisione sulle spese del processo;
  4. la maggiore aderenza di tale opzione interpretativa ai principi consacrati agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all’art. 6 della CEDU.

Sopravvenienze normative

Una volta chiarita la sua posizione, la Sezione rimettente dà atto della avvenuta modifica dell’art. 13-ter, comma 5 disp. att. c.p.a. ad opera della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (c.d. legge di bilancio 2025).

Nella sua nuova formulazione, l’art. 13-ter, comma 5 disp. att. c.p.a. attribuisce al giudice la possibilità di irrogare una sanzione pari al massimo al doppio del contributo unificato alla parte che non abbia rispettato i limiti dimensionali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

I quesiti rimessi all’Adunanza plenaria 

All’esito della ricognizione della giurisprudenza formatasi in subiecta materia e della disamina delle novità normative, la terza Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso le seguenti questioni all’Adunanza plenaria:

(i)      “se la previsione dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. vada intesa nel senso di stabilire un vero e proprio dovere del giudice di non esaminare le parti degli atti processuali eccedenti i limiti dimensionali, senza alcun margine di discrezionalità”;

(ii)    in caso contrario, “quali siano le conseguenze che il giudice deve o può ricavare dalla violazione dei suddetti limiti dimensionali”;

(iii)  “se le modifiche introdotte al citato art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a. dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207, si applichino anche ai giudizi in corso alla data della loro entrata in vigore ovvero soltanto ai ricorsi proposti dopo tale data”. 

 

Di seguito il link per la consultazione della pronuncia:

Cons. Stato, sez. III, 17 gennaio 2025, n. 352