A cura di Dott.ssa Sara Vittoria Agnello
La pronuncia del TAR origina dalla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del parco Gina Bianchi.
A seguito della verifica dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione dell’operatore economico nei confronti del quale era stata proposta l’aggiudicazione. Quest’ultimo, difatti, in sede di gara, aveva omesso di dichiarare, in relazione a lavori analoghi a quelli oggetto della commessa de qua, due recenti risoluzioni contrattuali per grave inadempimento.
In considerazione di tale omissione dichiarativa, l’Amministrazione ha ritenuto sussistente la causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 grave illecito professionale. E ciò: (i) tanto in relazione alla fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 98, co. 3, del d.lgs. 36/2023 per il fatto di essere incorso in due precedenti risoluzioni contrattuali per grave inadempimento; (ii) quanto in relazione alla fattispecie di cui alla lettera b) della medesima disposizione per il fatto di aver omesso di dichiarare in gara le predette risoluzioni.
L’operatore economico escluso ha impugnato il provvedimento di esclusione dinanzi al TAR Brescia chiedendone l’annullamento.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il ricorrente con i primi motivi di ricorso, ha argomentato che l’omessa dichiarazione delle risoluzioni sarebbe giustificata dal fatto che rispetto a queste ultime, al momento dello svolgimento della gara, erano ancora pendenti sia l’istruttoria da parte dell’ANAC ai fini dell’eventuale annotazione, sia i termini per proporre le azioni risarcitorie in sede civile.
Inoltre, a detta del ricorrente, l’Amministrazione non era esentata dal valutare la concreta rilevanza di tale omissione sulla procedura di gara e, ove ritenuta rilevante, l’incidenza di questa stessa sull’integrità e affidabilità della medesima.
Il TAR Brescia, con sentenza pubblicata in data 20 gennaio 2025, n. 34, ha respinto il ricorso valutando positivamente l’operato della stazione appaltante.
Il Giudice amministrativo, dopo aver illustrato le norme disciplinanti l’istituto giuridico dell’illecito professionale grave, ha evidenziato la pretestuosità nonché l’infondatezza delle motivazioni addotte dal ricorrente per giustificare la propria condotta omissiva.
La società esclusa, invero, era tenuta a dichiarare le recenti risoluzioni intervenute nei suoi confronti stante: (i) da un lato, il preciso obbligo dichiarativo di cui all’art. 96, co. 14, d.lgs. n. 36/2023 previsto a carico dei concorrenti di una commessa pubblica, e; (ii) dall’altro lato, l’autonomia di valutazione di cui gode la stazione appaltante rispetto alle decisioni di ANAC e giudice civile.
Difatti, secondo il TAR, nell’esercizio di tale autonomia valutativa, la stazione appaltante può ritenere sussistente un grave illecito professionale anche rispetto a fatti che l’ANAC ha giudicato non meritevoli di annotazione nel Casellario Informatico o rispetto ai quali il giudice civile ha ritenuto non sussistente una condotta illecita o un inadempimento.
Per quanto attiene invece alla mancanza di motivazione lamentata dalla ricorrente rispetto all’incidenza della condotta su integrità e affidabilità, il TAR Brescia ha rilevato che la violazione dell’obbligo dichiarativo in cui tale operatore eocnomico è incorso si configura, ai sensi dell’art. 96, co. 14, come una condotta omissiva e fuorviante preordinata a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante in merito alla sussistenza o meno dei requisiti di partecipazione dello stesso.
Di conseguenza è tale da incidere oggettivamente sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico.
Appare, dunque, irrilevante che il provvedimento impugnato non contenga una espressa motivazione in tal senso, considerato che l’inaffidabilità dell’operatore economico è resa evidente dalla condotta che egli stesso ha tenuto in gara.
Tra l’altro la stazione appaltante ha pienamente garantito il contraddittorio procedimentale comunicando alla ricorrente l’avvio del procedimento di esclusione, acquisendo le controdeduzioni e replicando diffusamente a quest’ultime nella motivazione dell’atto impugnato.
Di seguito il link per la consultazione della sentenza
TAR Brescia, sez. II, 20 gennaio 2025, n. 34