A cura di Dott.ssa Raffaella Cordella
Con sentenza n. 227 del 28 marzo 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha accolto il ricorso proposto da SIRAM S.p.A., gestore uscente del servizio oggetto di gara, volto all’annullamento di taluni atti inerenti la procedura aperta indetta dalla Regione Marche – S.U.A.M. per l’affidamento del servizio energia e manutenzione degli immobili e impianti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche evidenziando l’illegittimità delle modalità utilizzate dalla stazione appaltante per comunicare la proroga del termine di presentazione delle offerte.
Oggetto del giudizio
La società ricorrente ha impugnato, tra gli altri, il decreto dirigenziale n. 28 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte, deducendo, in particolare: a) la violazione del principio dell’anonimato dei concorrenti, derivante dalla comunicazione collettiva, via e-mail, della proroga agli operatori economici che avevano effettuato il sopralluogo tecnico obbligatorio; b) la violazione dell’art. 92, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, per l’asserita insussistenza dei presupposti normativi per la concessione della proroga.
La decisione del TAR
Il TAR per le Marche ha dichiarato inammissibile la doglianza concernente la violazione dell’art. 92, co. 2, lett. a), D.Lgs. 36/2023, rilevando che la ricorrente aveva precedentemente condiviso la richiesta di proroga formulata dalla mandataria del costituendo R.T.I. Edison Next Government S.r.l., non potendo pertanto dolersi dell’accoglimento dell’istanza.
Rigettate, altresì, le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle Amministrazioni resistenti per omessa notifica ai controinteressati e per asserito abuso del processo in ragione del fatto che la società ricorrente, in quanto gestore uscente, sarebbe stata già a conoscenza dei nominativi degli OO.EE., il Collegio ha ritenuto che: i) nel caso di impugnazione della lex specialis o di atti con essa strettamente connessi, la notifica a controinteressati non è necessaria; ii) non sussiste abuso del processo, atteso che il principio dell’anonimato tutela anche il gestore uscente, il quale conserva un legittimo interesse a censurare modalità di gara idonee ad alterare la par condicio.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondata la doglianza principale, condividendo l’assunto secondo cui la comunicazione in forma collettiva della proroga del termine di presentazione delle offerte inviata ai soggetti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio – e dunque legittimati a presentare offerta – ha determinato un’indebita compromissione del principio dell’anonimato, elemento cardine delle procedure ad evidenza pubblica.
Si è inoltre osservato che:
- l’identificazione anticipata dei potenziali concorrenti può compromettere la regolarità della competizione, esponendo la gara a fenomeni collusivi;
- il fatto che il gestore uscente sia in grado di riconoscere i partecipanti non legittima la stazione appaltante a rivelare formalmente l’identità dei soggetti abilitati alla formulazione dell’offerta;
- la comunicazione collettiva via e-mail ha materializzato una violazione procedurale sostanziale idonea a inficiare la legittimità dell’atto di proroga.
Alla luce delle anzidette argomentazioni, il TAR ha annullato il decreto dirigenziale n. 28/2025 e la nota con cui era stata comunicata la proroga chiarendo le modalità di esecuzione della sentenza.
Segnatamente, ha precisato che l’annullamento non investe la lex specialis, né gli atti prodromici, in ragione del fatto che la fase processuale in cui si è rilevato il vizio è specifica e successiva agli atti de quibus.
Rispetto all’osservanza del principio di anonimato, il TAR ha altresì stabilito che, sebbene non vi fosse necessità di riavviare integralmente la gara, occorresse ristabilire le condizioni di anonimato fra i concorrenti. A tal riguardo, in esecuzione della sentenza, ha imposto alla stazione appaltante di:
- fissare un nuovo termine per i sopralluoghi obbligatori (garantendo l’anonimato) rimettendo alla medesima la facoltà di valutare se considerare validi quelli già effettuati;
- fissare un nuovo termine per la presentazione delle offerte da comunicarsi con modalità idonee a non compromettere il principio di anonimato.
Di seguito il link per la consultazione della sentenza: