In tema di attestazioni di qualificazione, il Consiglio di Stato è tornato a ribadire che il requisito deve sussistere sin dal momento della partecipazione alla gara e perdurare senza soluzioni di continuità fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso.
Tale necessaria continuità nel possesso, al fine di scongiurare il pericolo che l’operatore incorra nelle gravi conseguenze negative derivanti dalla scadenza dell’attestazione SOA, è assicurata dal nostro ordinamento mediante il meccanismo di cui all’art. 76, comma 5, d.P.R. 207/2010 (ad oggi ancora in vigore), a norma del quale è sufficiente che l’impresa abbia stipulato con l’organismo SOA il relativo contratto o abbia presentato una istanza di rinnovo almeno 90 giorni prima la data di scadenza dell’attestazione SOA in corso.
La diligenza dell’impresa che si è tempestivamente premurata di richiederne il rinnovo e l’efficacia retroattiva della verifica positiva da parte degli organismi di attestazione sono idonee a dimostrare il mantenimento del requisito, senza alcuna soluzione di continuità, anche nelle more del rilascio della nuova certificazione, impedendo che il concorrente possa essere penalizzato con l’esclusione dalla procedura di gara.
Sono questi i principi di recente affermati dalla sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7178 del 18 novembre 2020 che ha anche enucleato la regola operativa secondo cui, nel computo del termine anzidetto di 90 giorni, debba conteggiarsi anche il giorno di scadenza dell’attestazione SOA di cui si chiede il rinnovo, quale primo giorno per il calcolo a ritroso, per realizzare quell’effetto di perfetta continuità o “saldatura” perseguito dal legislatore.
La fattispecie concreta riguardava una procedura aperta indetta dall’Agenzia del demanio per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato, dalla quale un’impresa concorrente veniva esclusa in ragione della scadenza della propria attestazione di qualificazione SOA nelle more dell’aggiudicazione.
Nonostante l’operatore economico sostenesse l’ultra-vigenza della qualificazione spesa in gara sino al rilascio della nuova attestazione SOA per aver stipulato il contratto per il rilascio della nuova certificazione almeno 90 giorni prima della scadenza di quella in corso (ex art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207/2010), il TAR Roma aderiva alle difese delle Amministrazioni coinvolte e respingeva il ricorso ritenendo invece il termine spirato.
Più precisamente, secondo il giudice di primo grado, non era fondata la pretesa della ricorrente di considerare, nel computo dei citati 90 giorni, come termine iniziale il giorno di scadenza della attestazione SOA in corso, dovendosi applicare piuttosto la regola ordinaria del dies a quo non computatur in termino. Per l’effetto, il termine per l’istanza risultava scaduto e il nuovo certificato SOA non poteva qualificarsi quale rinnovo ordinario bensì soltanto quale nuova attestazione, con conseguente perdita della necessaria continuità nel possesso del requisito.
Di contro, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR ritenendo che nel citato termine di 90 giorni deve essere computato anche il giorno di scadenza dell’attestazione SOA in corso, poiché diversamente opinando non si realizzerebbe quella perfetta continuità, o “saldatura”, perseguita dal legislatore con le disposizioni di cui al citato art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Sulla base di tali premesse, il Consiglio di Stato ha dunque concluso per la tempestività della richiesta di rinnovo dell’attestazione, che ha consentito di dimostrare il possesso della SOA senza soluzione di continuità, dichiarando l’illegittimità della contestata revoca dell’aggiudicazione della procedura di gara.