Alle procedure di gara finanziate con risorse PNRR e PNC trova applicazione il d.lgs. 50/2016 in quanto richiamato dal d.l. 77/2021

Con la sentenza n. 14366 del 15 luglio 2024, la Sezione III del TAR Lazio (Roma) ha affermato che le procedure di gara finanziate con fondi PNRR e PNC – o cofinanziate dai programmi strutturali dell’UE – anche se indette dopo il 1° luglio 2023 continuano ad essere soggette “all’applicazione del d.l. 77/2021 nonché ai richiami e ai rinvii che quest’ultimo compie del d.lgs. n. 50/2016 e risulta impermeabile all’applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti (il d.lgs. n. 36/2023)”.

La decisione del TAR

Il TAR Lazio (Roma) – dovendosi pronunciare in relazione ad un ricorso in cui veniva denunziata l’illegittimità degli atti posti a base di una procedura ristretta per l’affidamento di un appalto integrato finanziato con risorse PNRR-PNC – in via preliminare, ha avuto modo di soffermarsi sulla questione inerente al regime giuridico applicabile alle procedure indette dopo il 1° luglio 2023 finanziate con tali tipologie di risorse.

A tal fine, il giudice amministrativo ha preso le mosse dall’analisi dei seguenti articoli:

  1. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023 in ragione del quale: “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”;
  2. 226, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce l’abrogazione del d.lgs. n. 50/2026 a far data dal 1° luglio 2023 e la sua applicazione a quei procedimenti che siano ancora in corso, ovvero quelli i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023.

Dalla lettura congiunta di tali disposizioni – ha osservato il TAR – si deduce che la disciplina dettata dal D.L. n. 77/2021 per regolamentare le procedure finanziate con risorse del PNRR e del PNC risulta immune allo “sparti acque temporale” previsto per l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023. E ciò in ragione della sua specialità nonché funzionalità a giungere celermente alla realizzazione delle opere programmate.

In particolare, tale specialità deve essere interpretata in un senso ampio e omnicomprensivo, tale da comportare l’integrale e piena applicazione della disciplina in questione anche dopo il 1° luglio 2023.

Per il TAR Roma, dunque, l’ultrattività interessa anche i rinvii e i richiami (anche impliciti) al d.lgs. 50/2016 contemplati nel D.L. 77/2021 essendo, di conseguenza, “impermeabile” all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

Osservazioni conclusive

La pronuncia in esame, di segno opposto rispetto al recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, si pone in continuità con la circolare del MIT del 12 luglio 2023.

Al riguardo, si segnala che l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa privilegiava l’opposta soluzione ermeneutica ritenendo che i richiami al d.lgs. 50/2016 contenuti in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti devono intendersi dinamicamente riferiti alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso (in termini: TAR Firenze, Sez. II, 23 aprile 2024, n. 493; TAR Roma, Sez. II bis, 3 gennaio 2024, n. 134; TAR Umbria, Sez. I, 23 dicembre 2023, n. 758)

Di seguito il link per la consultazione della sentenza:

TAR Roma, Sez. III, 15 luglio 2024, n. 14366