Con la sentenza n. 1005/2020 il Consiglio di Stato si è espresso sulle conseguenze del mancato superamento da parte del promotore della soglia di sbarramento dell’offerta tecnica in una gara di project financing. In sintesi, il supremo organo di giustizia amministrativa ha stabilito che, ove il promotore non raggiunga il punteggio minimo dell’offerta tecnica prescritto per la valutazione dell’offerta economica, non gli spetti né l’esercizio del diritto di prelazione previsto dall’art. 183, co. 15, del d.lgs. 50/2016 né il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese sostenute per la predisposizione della proposta. Dunque, l’esclusione della sua offerta in gara comporterebbe anche la perdita dei diritti acquisiti con la nomina a promotore. Tale decisione fortemente innovativa impone una riflessione critica rispetto all’istituto della finanza di progetto di iniziativa privata: aderendo a tale impostazione, infatti, il proponente si trova costretto, dopo aver attivato con le proprie risorse l’iniziativa per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, a dover presentare in gara un’offerta idonea a conseguire un buon punteggio per poter legittimamente esercitare il diritto di prelazione ottenuto.
Ne parla il partner dello Studio Claudio Guccione nell’articolo pubblicato sul numero n. 3/2020 della rivista Le Strade, nel quale entra nel dettaglio delle argomentazioni addotte dal Giudice Amministrativo e rileva le principali criticità della posizione assunta.
Project financing e prelazione in gara_il punto di vista del Consiglio di Stato